Segnalazione di condotte illecite (c.d. whistleblowing)

Segnalazione  da parte del dipendente MIUR

In applicazione dell’art 1, comma 51 della legge 16 novembre 2012, n 190 (art. 54 bis  d.l.vo n 165/2001), il dipendente che intenda segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sia venuto a conoscenza in ragione dello svolgimento della propria attività lavorativa,  deve utilizzare il seguente  Modello di  segnalazione illeciti

La segnalazione  può essere inviata al  Responsabile della prevenzione della corruzione del MIUR ,   inviando il modulo alla casella dedicata:

prevenzionecorruzione@istruzione.it

o  consegnandolo  in busta chiusa  direttamente al dirigente di questo Ufficio che ne garantirà l’anonimato.

Si rammenta che l’amministrazione ha l’obbligo di tenere riservata l’identità del segnalante in ogni contesto successivo alla segnalazione:

  • nel procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato;
  • la denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e ss. della legge 7 agosto 1990 n. 241;
  • il denunciante che ritenga di aver subito discriminazioni nel lavoro a causa della denuncia può rivolgersi all’Ispettorato della funzione pubblica (anche attraverso il sindacato) per segnalare i fatti di discriminazione.

Si considerano rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi di eventuali reati o irregolarità da cui può derivare un danno all’interesse pubblico.

A titolo esemplificativo, la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate:

  • penalmente rilevanti;
  • poste in essere in violazione dei Codici di comportamento suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all’amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico;
  • suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine del MIUR;
  • suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini;
  • di pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso il Ministero.

Le segnalazioni non devono riguardare doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi.
In ogni caso, la segnalazione dovrà essere il più possibile circostanziata, riguardare fatti riscontrabili, conosciuti dal segnalatore e non riportati da altri soggetti, nonché contenere tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta illecita.