Al fine di assicurare una corretta informazione, si precisa che il personale della scuola impossibilitato a prestare servizio in conseguenza dell’Ordinanza prefettizia di chiusura delle scuole per i giorni 29 e 30 ottobre 2018, non è tenuto al recupero delle giornate lavorative, in quanto la prestazione risulta essere stata impedita da causa di forza maggiore (art. 1256 del codice civile).
Resta comunque salva la facoltà delle istituzioni scolastiche, in relazione a particolari esigenze per il conseguimento degli obiettivi del piano dell’offerta formativa, di procedere ad adattamenti del calendario scolastico finalizzati al recupero, anche parziale, dei giorni di lezione non effettuati, sebbene resti fermo il principio della validità dell’anno scolastico anche nel caso in cui, in concreto, i giorni di lezione siano scesi al di sotto del limite dei 200 giorni a causa delle ordinanze di chiusura delle scuole da parte delle Autorità (cfr. nota MIUR prot. n. 1000 del 27/02/2012).
Il Dirigente – Dott. Roberto Natale